Cass. civ. n. 4719 del 5 novembre 1977
Testo massima n. 1
La convenzione con la quale il proprietario di un fabbricato consenta al vicino di aprire vedute a distanza inferiore a quella legale, costituisce una servitù di veduta in favore del fondo confinante, e non una servitù in favore di quel fabbricato, avente ad oggetto il diritto di mantenerlo a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c., dal momento che tale ultima servitù presuppone la posteriorità della costruzione rispetto alla veduta.
Testo massima n. 2
La facoltà di costruire contro il muro del vicino che non si trovi sul confine, ai sensi dell'art. 875 c.c., postula il preventivo interpello del vicino medesimo, per conoscere se egli preferisce estendere il muro al confine, o procedere alla sua demolizione. Pertanto, in difetto di tale preventivo interpello, ed in presenza del fatto materiale di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, l'indicata norma non pregiudica il diritto di quel vicino di ottenere la demolizione della costruzione per la parte realizzata in violazione delle prescritte distanze.
Testo massima n. 3
La presunzione di comunione del muro divisorio, prevista dall'art. 880 c.c., postula l'analoga natura degli immobili confinanti (edifici, cortili, orti ecc.), ma non anche l'omogeneità della loro materiale struttura. (Nella specie, premesso il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito l'operatività di detta presunzione, con riguardo al muro divisorio fra un fabbricato in muratura ed un capannone realizzato in legno e lamiere, ma con caratteristiche di solidità e stabilità).