Cass. civ. n. 7098 del 29 marzo 2011
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.
Testo massima n. 2
La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell' art. 564 c.c., è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte; ne consegue che è tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello.