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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4698 del 23 aprile 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4698 del 23 aprile 1994

Testo massima n. 1

Il decorso del termine per il compimento delle indagini comporta l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza, ma non implica alcuna nullità. [ Nella specie la Suprema Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione, ancorché emesso tardivamente, enunciando il principio di cui in massima ].

Testo massima n. 1

In relazione al reato di cui all’art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 [ tutela delle zone di particolare interesse ambientale ] non è applicabile l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. [ danno di speciale tenuità ] trattandosi di fattispecie che — a differenza di quella oggetto dell’art. 734 [ distruzione o deturpamento di bellezze naturali ] — non costituisce un reato di danno bensì di pericolo, che siano compiuti interventi in aree vincolate senza autorizzazione, a prescindere dall’esistenza di conseguenti alterazioni permanenti.

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