14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3769 del 20 aprile 1996
Testo massima n. 1
In tema di costruzioni sulla zona di confine, la scelta offerta al preveniente dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875, 877 c.c. [ costruzione sul confine ovvero con distacco legale dal confine o a distanza inferiore al distacco legale ] è subordinata alla possibilità, per il vicino, di esercitare, a sua volta, nella prima e nella terza ipotesi, il diritto di costruire in appoggio o in aderenza al muro del preveniente con la conseguenza che la predetta facoltà deve essere negata al preveniente se, in forza di un divieto di legge [ norme del regolamento edilizio ] o di particolari vincoli nascenti da negozio privato [ es. servitù ] o di situazioni giuridiche [ canali di bonifica, corsi d’acqua ] o dell’appartenenza a terzi di tale zona [ o di parte di essa ], non sia possibile al vicino spingere il proprio fabbricato sino a quello del preveniente; in questo caso, è il preveniente che deve rispettare il distacco legale dal confine e che si espone al rischio, nel caso di costruzione a distanza inferiore, di essere costretto dal vicino ad arretrare la sua costruzione fino a raggiungere la prescritta distanza legale dal confine [ nella specie, si è ritenuto inoperante il principio della prevenzione per l’esistenza di una servitù di passaggio che veniva esercitata su una striscia di terreno contigua al confine e che impediva al prevenuto di avanzare la sua costruzione fino a quella del preveniente, posta a distanza illegale ].
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