14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2281 del 29 agosto 1995
Testo massima n. 1
È ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da tre difensori di fiducia, dei quali soltanto quello nominato per ultimo risulti scritto nell’albo della Corte di cassazione. La regola sancita dall’art. 96, comma 1, c.p.p., secondo cui «l’imputato ha diritto di nominare più di due difensori, postula, infatti, che entrambi i difensori abbiano la capacità giuridica di assumere l’incarico. La nomina di difensori di fiducia che non abbiano tale capacità è priva di effetti e come tale non incide sul diritto dell’imputato di essere assistito da non più di due difensori. Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’imputato abbia nominato due difensori entrambi privi della capacità giuridica di assolvere il mandato da esso affidato, egli può liberamente provvedere alla nomina di altro difensore, senza dover provvedere, ex art. 24 att. c.p.p., alla revoca di quelli precedentemente nominati. Tale principio trova applicazione soprattutto nel giudizio di legittimità, essendo la difesa riservata, ai sensi dell’art. 613, comma 1, c.p.p., ai difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, qualora nessuno di essi sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Essa esaurisce i suoi effetti nell’ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l’imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi.
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Testo massima n. 2
L’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l’altro, dal chiaro disposto dell’art. 417 c.p.p. che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica, alla lettera a ], «le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo». Ne consegue che la semplice iscrizione nel registro delle persone indagate del nome e del cognome di un soggetto non ben generalizzato fa sì decorrere il termine di durata delle indagini, ma contro persona ignota; mentre è dalla iscrizione del nome della persona già individuata, eseguita a norma dell’art. 415, comma 2, ultima parte, c.p.p., che decorrono nei confronti della stessa gli effetti di legge.
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