14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2017 del 22 gennaio 2004
Testo massima n. 1
In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell’art. 391 bis, comma terzo, c.p.p., a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, non potendosi ritenere sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, secondo quanto previsto dall’art. 391 ter, comma 1, c.p.p., dell’avvenuta effettuazione dei suddetti avvertimenti.
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Testo massima n. 2
In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell’art. 391 bis, terzo comma, c.p.p. a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, mentre non può essere ritenuta sufficiente la semplice attestazione in merito effettuata dal difensore ex art. 391 ter, primo comma lett. c ], atteso che non sussistono ragioni per differenziare l’attività del difensore da quella analoga posta in essere dal giudice o dal P.M.
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