Art. 391 ter – Codice di procedura penale – Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391 bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del Libro secondo, in quanto applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 22615/2024

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.

Cass. civ. n. 21543/2024

A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.

Cass. civ. n. 8012/2024

E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.

Cass. civ. n. 2759/2023

In tema di convalida dell'arresto, la mancata presenza dell'arrestato all'udienza, dovuta o meno a legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la non comparizione dell'arrestato evenienza considerata possibile dall'art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 2082/2023

In tema di convalida dell'arresto, la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali è inclusa la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata. (Fattispecie relativa ad arresto in flagranza per il reato di reingresso, senza autorizzazione, successivo ad espulsione, di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto la necessità di verificare l'effettiva esecuzione dell'espulsione e la conseguente trasgressione del divieto di reingresso).

Cass. pen. n. 6524/2011

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili, perché assunte in violazione delle modalità previste dall'art. 391 ter, comma terzo, cod. proc. pen., le informazioni documentate nel verbale mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 29 luglio 2010).

Cass. pen. n. 43349/2007

Le dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal P.M., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la valutazione dei giudici di merito, a parere dei quali i soggetti interrogati dal difensore — tutti parenti ed amici dell'indagato —, erano intrinsecamente non credibili).

Cass. pen. n. 21092/2007

li avvertimenti preliminari di garanzia che devono essere rivolti al dichiarante e che vanno verbalizzati analiticamente — spiegano i giudici di legittimità — non riguardano il pubblico ministero: la norma — osservano — pone i relativi obblighi esclusivamente a carico di «difensore, sostituto, investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici». (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 2017/2004

In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis, comma terzo, c.p.p., a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, non potendosi ritenere sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, secondo quanto previsto dall'art. 391 ter, comma 1, c.p.p., dell'avvenuta effettuazione dei suddetti avvertimenti.

Cass. pen. n. 17992/2002

In tema di investigazioni difensive, l'attestazione, prevista dall'art. 391 ter, comma 1, lett. c), c.p.p., di aver rivolto alle persone con le quali si sono avuti colloqui non documentati o dalle quali sono state ottenute dichiarazioni scritte gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p. non richiede forme particolari né, tanto meno, implica che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti summenzionati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione che il dichiarante era stato reso «edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli artt. 391 bis e ter della legge 397/2000, di cui si dà lettura, e che ha facoltà di non rispondere.