14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12483 del 26 agosto 2002
Testo massima n. 1
In tema di distanze tra costruzioni, l’eventuale diritto del proprietario frontista a mantenere un fabbricato preesistente sin dall’origine costruito ad una distanza inferiore a quella legale rispetto all’immobile limitrofo non conferisce al predetto l’ulteriore diritto di apportare al manufatto aggiunte e/o modifiche di qualsiasi natura nella parte che, in base alla normativa attualmente vigente, risulti a distanza inferiore a quella minima legale, atteso che dette aggiunte o modifiche costituirebbero un’ulteriore — e non consentita — violazione della normativa in materia di distanze.
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