Cass. civ. n. 8125 del 28 aprile 2004

Testo massima n. 1


In tema di distanze legali tra costruzioni, ed in applicazione del cosiddetto principio della prevenzione (artt. 873, 875, 877 c.c.), l'irrevocabilità della scelta del preveniente è condizionata all'attività posta in essere dal prevenuto che, solo ove abbia già costruito, adeguandosi alla prima scelta del preveniente, non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa e successiva scelta dello stesso preveniente che comporti modifiche sulla costruzione da lui (prevenuto) già posta in essere.

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