Cass. pen. n. 6344 del 8 febbraio 2013
Testo massima n. 1
La consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento.