14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 9 del 1 giugno 2000
Testo massima n. 1
Poiché, in sede di incidente di esecuzione, l’accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell’esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e poiché, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione, eventuali questioni poste dal condannato, relative a tale ultimo aspetto, devono essere dichiarate inammissibili dal giudice monocratico o dal presidente, con procedura de plano [ e dunque senza il ricorso al contraddittorio nelle forme dell’udienza camerale ]. Il provvedimento presidenziale può anche essere emesso dal collegio e, comunque qualificato, ha natura e valore di decreto, postulando, quanto al contenuto, la manifesta infondatezza della questione.
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Testo massima n. 2
Qualora sia stata disposta l’archiviazione in ordine a una data notizia di reato, senza il preventivo provvedimento di cui all’art. 414 c.p.p., lo stesso pubblico ministero, da intendersi come medesimo ufficio, non può legittimamente chiedere, e lo stesso giudice delle indagini preliminari, sempre da intendersi come ufficio, non può valutare, accogliendola o rigettandola, la domanda di emissione di un provvedimento di cautela [ o altro provvedimento che implichi l’attualità di un procedimento investigativo ]; sia che tale richiesta sia fondata su una semplice rilettura degli elementi presenti negli atti archiviati, sia che ponga a base atti compiuti dopo l’archiviazione ed in relazione allo stesso fatto e, persino, occasionalmente conosciuti, senza che prima non sia stato chiesto e pronunciato il decreto di riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 c.p.p.
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