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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2468 del 12 gennaio 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2468 del 12 gennaio 1994

Testo massima n. 1

In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà ai sensi dell’art. 324, ottavo comma, c.p.p., il tribunale del riesame, accertata tale contestazione, non ha alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del processo, ma deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro, sicché è ultronea ogni pronuncia sulla legittimità o meno del sequestro stesso, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. [ Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha osservato che il tribunale, in presenza del telegramma inviato dal difensore dei ricorrenti e della espressa deduzione del P.M. circa la notizia della pendenza di una causa civile avente ad oggetto la proprietà dell’immobile, avrebbe dovuto in limine accertare l’esistenza della contestazione e, nel caso affermativo, rimettere gli atti al giudice civile, astenendosi dal pronunciarsi sulla istanza di riesame ].

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