14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2863 del 9 settembre 1996
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, la motivazione del provvedimento e dell’ordinanza di riesame non possono consistere nella formulazione di frasi di stile, nella quale sia meramente affermata la sussistenza del reato in concreto e dell’astratta configurabilità dell’ipotesi tipica. In particolare, il giudice del riesame deve esercitare un controllo non puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, ma penetrante e preciso, sicché è indispensabile che nell’ordinanza stessa siano indicati, in modo puntuale e coerente, gli elementi in base ai quali il tribunale ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta.
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