14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2925 del 18 giugno 1997
Testo massima n. 1
La mancata indicazione, nel decreto o del pubblico ministero che dispone o conferma il sequestro probatorio o preventivo, del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato non costituisce carenza di tipo motivazionale, alla quale possa quindi porsi rimedio da parte del tribunale del riesame, nell’esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando, in realtà, al solo pubblico ministero l’individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari ed emettere i provvedimenti ritenuti utili, per cui ogni intervento, sul punto, da parte del tribunale del riesame non potrebbe che essere considerato esorbitante dalle competenze proprie di detto organo.
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