14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 65 del 25 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, dacché l’art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall’art. 240, secondo comma, c.p., e tale norma è espressamente richiamata dall’art. 355, comma terzo, c.p.p., in materia di sequestro probatorio.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]