14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 886 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
In tema di riesame dell’ordinanza che dispone il sequestro, l’inosservanza del termine di tre giorni, ex art. 324, comma sesto, c.p.p., da intendersi con riferimento ad unità temporali intere e libere, entro il quale va notificato l’avviso dell’udienza alla parte interessata ed al difensore, comporta la nullità del procedimento riconducibile a quelle previste dall’art. 178 lett. c ] c.p.p. in quanto riguarda l’intervento e la difesa dell’imputato o dell’indagato. L’indicata nullità rende invalida, ex art. 185 comma primo stesso codice, l’ordinanza impugnata che ferma restando la misura cautelare ove l’ordinanza stessa sia stata adottata nel termine di dieci giorni, deve essere annullata con rinvio per violazione di legge.
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