14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4695 del 30 luglio 1997
Testo massima n. 1
La parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato un provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell’imputato, ai sensi dell’art. 316, comma secondo, c.p.p., deve essere avvisata, quale persona «interessata», ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma sesto, prima parte, e 127, comma primo, c.p.p., della udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame che avverso detto provvedimento sia stata avanzata dall’imputato, nulla rilevando in contrario che il citato art. 324, comma sesto, seconda parte, c.p.p. indichi come destinatari dell’avviso soltanto il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta [ di riesame ]; si tratta, infatti, di indicazione da ritenere non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile.
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