14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1664 del 23 settembre 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, il termine per proporre l’istanza di riesame [ dieci giorni ] decorre — a pena di inammissibilità — dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro e non del relativo provvedimento non ancora eseguito. Ne deriva che la modifica del decreto non fa decorrere il suddetto termine.
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