14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1191 del 15 maggio 1995
Testo massima n. 1
In tema di sequestro, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che lo ha disposto o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro [ art. 324 comma primo c.p.p. ]. Si tratta di termini alternativi, nel senso che il termine decorre dall’esecuzione del provvedimento quando essa è effettuata alla presenza di chi è legittimato al riesame [ chiunque vi abbia interesse, ex art. 318 c.p.p., nel sequestro conservativo; le persone indicate negli artt. 257, 321 e 355 stesso codice nei sequestri probatorio, preventivo o di polizia giudiziaria ] e dalla data di conoscenza dell’avvenuto sequestro negli altri casi: data che varia a seconda che si tratti di interessati a cui il provvedimento debba essere notificato ovvero di interessati che ne possano venire a conoscenza solo in altro modo [ come ad esempio tutte le ipotesi di sequestri presso terzi ]. Ne consegue che il giudice deve individuare il dies a quo di decorrenza del termine nei casi in cui il ricorrente non sia stato presente all’esecuzione del sequestro ed indichi una diversa data di conoscenza.
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