14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2623 del 31 gennaio 1994
Testo massima n. 1
In tema di riesame di misure cautelari, deve essere disatteso l’assunto secondo cui la collocazione sistematica dell’art. 324 c.p.p. nel capo terzo del libro quarto del codice di procedura penale, riguardante le impugnazioni, dovrebbe comportare l’applicabilità all’istanza di riesame anche della disposizione dell’art. 581, lettera c ] dello stesso codice che, a pena d’inammissibilità, impone l’indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla proposizione del gravame. Invero, la richiesta di riesame innesta una procedura particolare, diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione, che rende possibile il controllo della misura cautelare sotto il profilo della legittimità e del merito, pur senza specifiche doglianze dell’interessato, sulla base — da un canto — del riscontro della correttezza del relativo provvedimento e della congruità della motivazione che lo sorregge e — dall’altro — del potere del giudice del riesame d’annullare, riformare o confermare lo stesso per ragioni autonome, diverse da quelle enunciate nei motivi «eventualmente» posti a sostegno dell’istanza.
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