14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 164 del 6 febbraio 1996
Testo massima n. 1
In sede di riesame di provvedimento di sequestro probatorio, il tribunale può tener conto di atti e documenti prodotti dalle parti all’udienza e non facenti parte di quelli depositati in precedenza. Tali atti e documenti possono essere acquisiti o formati sia anteriormente che successivamente al deposito degli atti in cancelleria ed a seguito della loro produzione non deve essere concesso un termine per l’esame degli stessi. [ Fattispecie relativa a ritenuta infondatezza di motivo di ricorso col quale era stata dedotta l’irritualità della produzione della relazione del consulente tecnico del P.M. in sede di discussione delle istanze di riesame, con conseguente violazione dei diritti della difesa ].
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