14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5795 del 5 febbraio 2013
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all’indagato che debbono essere trasmessi dall’autorità procedente al Gip ed al Tribunale del riesame per la decisione, concernono elementi fattuali di natura oggettiva – idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare – tra i quali non rientra la consulenza tecnica di parte, la quale può, comunque, ex art. 324 e 309, comma nono, cod. proc. pen., essere prodotta direttamente dalla parte dinanzi al Tribunale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]