Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2314 del 16 giugno 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2314 del 16 giugno 1994

Testo massima n. 1

L’art. 583 c.p.p. non trova applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, dal momento che il comma 1 dell’art. 324 stesso codice dispone che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale competente, e il comma 2 rinvia, quanto alle forme relative, all’art. 582, e non anche all’art. 583: mancato richiamo, questo, che trova la sua ratio, nell’urgenza della definizione del procedimento, dimostrata dall’interesse tutelato dalla legge e dalla connessa brevità dei termini, fissati dai commi 3 e 5 dell’art. 324 citato. [ Fattispecie in tema di asserita tempestiva spedizione, a mezzo raccomandata, dell’istanza di riesame ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze