14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45795 del 26 novembre 2003
Testo massima n. 1
La facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall’art. 583 c.p.p. è ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell’art. 324, secondo comma, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall’art. 582, a differenza del precedente art. 309, quarto comma, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324.
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