14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 711 del 22 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, il difensore di colui che, essendo estraneo al procedimento principale, voglia far valere il suo diritto alla restituzione della cosa sequestrata, necessita, ai fini del conferimento della relativa rappresentanza e tutela [ al pari del difensore delle parti private diverse dall’imputato ], di procura speciale. Detta procura, a meno che nell’atto sia espressa diversa volontà, si presume conferita per un solo grado del procedimento, come si desume, non solo dai principi generali in materia, ma anche dalla mancanza di una specifica norma che equipari, sul punto, il citato soggetto all’imputato. [ Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore di persona che assumeva aver diritto alla restituzione della cosa assoggettata a sequestro preventivo, osservando che detto difensore non aveva ricevuto specifica procura, ritualmente conferita con esplicito richiamo a tale mezzo di impugnazione, né procura relativa ad ogni stato e grado del procedimento ].
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Testo massima n. 2
La facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione è limitata al solo imputato, dovendo tutti gli altri soggetti processuali avvalersi, per la interposizione del predetto gravame, dell’intervento di un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione. [ Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso personalmente presentato, nell’ambito del procedimento incidentale promosso per la impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, da un soggetto, estraneo al procedimento principale, che accampava il suo diritto di terzo alla restituzione della cosa, oggetto del provvedimento cautelare reale ].
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