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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1289 del 10 gennaio 2013

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1289 del 10 gennaio 2013

Testo massima n. 1

L’appello proposto, ex art. 324 c.p.p., dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell’art. 182, comma secondo, cod. proc., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura.

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