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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 566 del 23 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 566 del 23 marzo 1994

Testo massima n. 1

Il tribunale chiamato a decidere sull’impugnazione proposta avverso il sequestro probatorio ha il compito di esaminare se il sequestro sia stato disposto legittimamente e, in particolare, se le cose sequestrate siano in rapporto di pertinenza necessaria con il reato per il quale si procede. Da tale riesame può legittimamente derivare la conclusione che per alcune cose il vincolo debba esser mantenuto per l’esigenza di assicurare al procedimento ogni mezzo diretto all’acquisizione della prova, mentre per altre cose, che risultino non necessarie alla stessa finalità, debba accogliersi la richiesta di riesame.

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