14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3713 del 19 novembre 1994
Testo massima n. 1
In materia di misure cautelari reali, in sede sia di giudizio di riesame che di legittimità sull’adottata misura cautelare reale, non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato, in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari. Ed invero, la misura cautelare reale attiene a «cose» che vengono rappresentate con un tasso di «pericolosità», collegandosi con un reato, e la conservazione del sequestro — volto a limitare la «libera disponibilità» delle stesse — prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell’accusa, la quale introdurrebbe nel procedimento incidentale un thema decidendi coinvolgente l’oggetto del procedimento principale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]