14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2934 del 1 ottobre 1996
Testo massima n. 1
Secondo l’espressa previsione dell’art. 257 c.p.p., impugnabile al tribunale del riesame non è l’esecuzione del sequestro probatorio ma il decreto del pubblico ministero che lo dispone. Pertanto, chi lamenti che la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti e illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, può chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del pubblico ministero può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell’art. 263, commi terzo e quarto, c.p.p., non può, invece, avanzare direttamente istanza di riesame davanti all’apposito tribunale, giacché nessuna norma lo prevede.
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