14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1445 del 5 giugno 1997
Testo massima n. 1
In tema di riesame del sequestro probatorio, al tribunale incombe di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, che è l’organo che ha emesso il provvedimento di sequestro. Tali indicazioni rappresentano un antecedente logico e giuridico rispetto alla valutazione, demandata prima al pubblico ministero e poi al tribunale, della loro congruità ai fini dell’accertamento del fumus commissi delicti. Peraltro, diversamente da quanto deve ritenersi a proposito del riesame di una misura cautelare personale, ove il tribunale esercita la sua funzione decisoria su un provvedimento emesso da un altro giudice, ripercorrendone con identità di cognitio il vaglio critico del materiale indiziario e il suo collegamento con i fatti enunciati, in sede di riesame di un sequestro probatorio il tribunale non ha il potere di integrare l’indicazione degli elementi di fatto contenuta nel decreto di sequestro, poiché, da un lato, tale indicazione attiene al potere di iniziativa del pubblico ministero e, dall’altro, la estrapolazione di diversi elementi di fatto non potrebbe avvenire se non con una valutazione delle risultanze processuali, non consentita al tribunale.
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