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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3131 del 4 novembre 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3131 del 4 novembre 1997

Testo massima n. 1

In sede di riesame dei provvedimenti di sequestro il potere di integrazione da parte del tribunale della libertà non incontra limiti. Nel provvedimento di sequestro è infatti indispensabile indicare, sia pure in maniera sommaria e approssimativa, la fattispecie criminosa contestata e i fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato, e certamente non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate. Tuttavia quando le indicazioni mancanti siano contenute nel provvedimento del tribunale della libertà, la lacuna è colmata e il ricorrente non può più far valere alcun profilo di nullità.

Testo massima n. 2

Le provviste di denaro esistenti sui conti correnti non possono essere considerate “corpo di reato” ai sensi dell’art. 253 c.p.p. in relazione ad ipotizzati illeciti fiscali. Esse infatti non possono essere considerate provento del reato, cioé il quantum di imposta non versata all’erario.

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