14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1792 del 21 giugno 1999
Testo massima n. 1
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale, pur non essendo investito del compito di verificare la concreta fondatezza dell’accusa, non può, tuttavia, limitarsi ad una mera «presa d’atto» della tesi accusatoria ma deve accertare la sussistenza del fumus commissi delicti mediante esame, da un lato, della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali [ comprendenti l’indicazione del luogo, del tempo, dell’azione e della norma che si ritiene violata ], dall’altro delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui detta fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato; il che implica anche l’esame della congruità degli elementi rappresentati, con il solo limite costituito dal fatto che gli stessi non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma devono valutarsi così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Da ciò deriva che la conferma del provvedimento di sequestro non può basarsi sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal pubblico ministero, soprattuto quando questi abbia, a sua volta, basato la propria richiesta su atti non inviati [ in tutto o in parte ] all’organo giudicante.
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Testo massima n. 2
In tema di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del tribunale non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi alla verifica dell’astratta possibilità di riferire il fatto attribuito ad un soggetto di una ipotesi di reato, nonché al controllo dell’esatta qualificazione dell’oggetto del provvedimento come corpus delicti. Tuttavia il controllo al quale è chiamato il giudice del riesame non deve essere puramente formale ed apparente della legalità della misura cautelare adottata, limitandosi ad una presa d’atto della tesi accusatoria, ma deve estendersi all’accertamento del fumus commissi delicti mediante un esame della fattispecie concreta nei suoi estremi di luogo, tempo ed azione e indicazione della norma che si ritiene violata, e delle ragioni per cui la fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato, con il solo limite che gli elementi rappresentati non possono essere censurati in fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali. Ed invero, il tribunale del riesame non può fondarsi esclusivamente sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal P.M., specie quando quest’ultimo abbia basato la sua richiesta su atti non inviati all’organo giudicante.
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