14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 39071 del 2 novembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di riesame avverso provvedimento applicativo di misura cautelare reale, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., l’interessato è tenuto a provare la tempestività del gravame rispetto al termine di 10 giorni di cui al comma 1 del citato art. 324 solo nell’ipotesi che esso sia stato proposto dopo il decorso di detto termine dall’esecuzione del provvedimento e debbasi quindi fare riferimento alla eventuale diversa data in cui l’esecuzione sia giunta a conoscenza dello stesso interessato.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del tribunale, che ne fa richiesta, dell’autorità procedente, tenuta ad ottemperarvi nel termine di legge. [ In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’istanza di riesame secondo cui, in difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso, il ricorrente sarebbe stato inottemperante all’onere di provare la tempestività dell’impugnativa ].
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