14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8696 del 4 marzo 2005
Testo massima n. 1
In tema di riesame del provvedimento di sequestro, il disposto dell’articolo 324, comma 3, del c.p.p. è inequivoco nel senso che vanno trasmessi al tribunale gli «atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame», e non anche le cose oggetto dell’atto di sequestro. Ciò che si spiega, logicamente, con il fatto che le verifiche e i controlli di legittimità del provvedimento di sequestro possono ben essere effettuati sulla base della specificazione contenuta nel relativo verbale riguardante le cose oggetto del sequestro, mentre in ogni caso, nel dubbio, nulla esclude che il giudice, anche a richiesta di parte, possa chiedere la visione della cosa sequestrata.
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Testo massima n. 2
In tema di riesame del provvedimento di sequestro, la violazione del comma 3 dell’articolo 324 del c.p.p., laddove si prevede che devono trasmettersi al tribunale, «entro il giorno successivo», gli «atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame», non è sanzionata con alcuna nullità o dichiarazione di inefficacia, non essendo applicabile alle impugnazioni avverso le misure cautelari reali la disposizione dell’articolo 309, comma 10, del c.p.p., nella parte relativa al mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti per il riesame, in quanto, per un difetto di coordinamento, dopo le modifiche di cui all’articolo 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, il richiamo, contenuto nel comma 7 dell’articolo 324 del c.p.p. ai commi 9 e 10 dell’articolo 309 del c.p.p., deve intendersi fatto al testo previgente dei due predetti commi.
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