Cass. pen. n. 1269 del 30 giugno 1993
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi in cui nel medesimo documento venga ordinato un sequestro e contestualmente data informazione all'indagato che si procede a suo carico e siano specificati gli estremi del fatto, gli articoli di legge e l'invito a nominare un difensore, i due atti e cioè il sequestro e l'informazione di garanzia sono sostanzialmente autonomi. Ne consegue che la eventuale revoca del sequestro non fa venire meno la menzionata informazione, che continua a spiegare ogni suo effetto.