Cass. pen. n. 854 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Costituisce provvedimento abnorme, suscettibile, come tale, di ricorso per cassazione, quello con il quale il pubblico ministero, a fronte di richiesta di revoca di sequestro preventivo, respinga direttamente, in tutto o in parte, detta richiesta, in luogo di trasmetterla, con le proprie richieste e con gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice competente, così come previsto dall'art. 321, terzo comma, c.p.p.