Cass. pen. n. 1511 del 19 luglio 1993
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, il decreto deve contenere l'indicazione del reato per il quale si procede, per consentire all'interessato ed al giudice degli eventuali gradi di giurisdizione la verifica della correttezza e della legittimità del provvedimento. La mancata specificazione determina una nullità cosiddetta a regime intermedio, concernendo l'assistenza dell'indagato.