Cass. pen. n. 180 del 11 febbraio 1993

Testo massima n. 1


In materia di sequestro preventivo (art. 321, comma primo, c.p.p.) giudice competente a pronunziarsi nel merito è, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, dopo l'emanazione del decreto di citazione a giudizio, il giudice che procede, cioè il giudice che ha la disponibilità degli atti, ossia il Gip e non ancora il tribunale nell'ipotesi in cui, pur essendo sottoposto a giudizio, non sono ancora stati trasmessi gli atti al tribunale. Non può sorgere infatti competenza a provvedere in ordine alla misura cautelare senza la relativa «investitura formale», che avviene con la trasmissione degli atti.

Normativa correlata