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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2594 del 3 marzo 1994

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2594 del 3 marzo 1994

Testo massima n. 1

Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari che non abbia aderito alla richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal pubblico ministero, emetta autonomo decreto di sequestro preventivo, tale provvedimento è illegittimo, non avendo il pubblico ministero formulato la necessaria esplicita richiesta. Infatti, non è ravvisabile la sussistenza di una implicita istanza del pubblico ministero, poiché la richiesta di imposizione della misura cautelare reale è atto diverso e distinto dalla richiesta di convalida – la quale pertanto non equivale implicitamente ad autonoma richiesta di applicazione della misura – così come diversi tra loro e non inscindibilmente connessi sono i correlativi provvedimenti del giudice [ decreto di applicazione della misura ed ordinanza di convalida ].

Testo massima n. 2

Quando l’alternativa accusatoria si pone tra due delitti contro la vita e l’incolumità individuale, che differiscono solo per la gravità dell’evento, come la lesione personale volontaria e l’omicidio, e si sia verificato l’evento meno grave, può prospettarsi un problema di dolo eventuale o indiretto solo se risulta accertato che l’evento meno grave è quello perseguito come scopo finale, ossia con dolo intenzionale, con accettazione secondaria del rischio che possa anche verificarsi quello più grave. Il problema del dolo indiretto concernente il tentativo del reato più grave non può, invece, porsi allorché la condotta sia stata di tale intensità da non potersi distinguere se la volontà dell’agente fosse volta a provocare la lesione o la morte. [ Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che per le modalità con le quali le lesioni furono inferte [ violento colpo di coltello a serramanico, con lama lunga e fissa, e con l’esecuzione di movimenti circolari e trasversali della lama nelle viscere della vittima ] fosse da escludere il tentativo di omicidio con dolo eventuale, ma ricorresse il tentativo con dolo diretto o alternativo diretto, procedendo alla rettifica della motivazione della sentenza impugnata ].

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