Cass. pen. n. 2469 del 25 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, può essere disposto fino all'ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna. Tale interpretazione è confermata dalla eccezionalità della previsione contraria, concernente i casi di sanatoria di fabbricati costruiti prima dell'1 ottobre 1983 (art. 31, L. n. 47 del 1985) e dalla esclusione della necessità del provvedimento amministrativo, soltanto per le opere interne poste in essere in fabbricati già esistenti (e non in corso) e non abusivi (art. 26 della legge citata).