Cass. pen. n. 3017 del 20 giugno 1995

Testo massima n. 1


In tema di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie relative al delitto di usura non è sufficiente motivare il provvedimento in ordine al fumus delicti, occorrendo altresì, pur succintamente, dare atto della sussistenza di un rapporto di pertinenza fra le singole disponibilità sottoposte a vincolo e lo specifico fatto-reato contestato.

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