14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2586 del 27 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre un’intrinseca specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo al contrario necessario e sufficiente che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa – anche indirettamente collegata al reato – costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o ancora di agevolazione alla commissione di altri reati. [ Nella specie, in applicazione di tali principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un’autobotte con la quale erano stati effettuati scarichi abusivi ].
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Testo massima n. 1
In materia di omicidio aggravato, la premeditazione va distinta dalle sevizie e dalla crudeltà. La premeditazione consiste, infatti, in una particolare intensità del dolo: nella risoluzione criminosa, che permane ferma nell’animo dell’agente per un apprezzabile periodo di tempo e fino alla commissione del reato; la crudeltà rivela, invece, una particolare qualità dell’animo del delinquente, il suo carattere, e non un suo stato d’animo o il dolo, per cui sono indifferenti la freddezza d’animo e l’intensità del dolo; consiste nell’assenza di quei sentimenti di pietà che contraddistinguono l’uomo civile, di cui, sul piano oggettivo, sono segni esteriori il mezzo usato e le modalità dell’azione, che, in ogni caso, devono consistere in un quid pluris rispetto alla «ordinaria» produzione dell’evento, da valutarsi anche in relazione ai mezzi disponibili.
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