14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 34535 del 24 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di giudicato, la mancata rilevazione da parte della Corte di Cassazione, in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio, di un vizio procedurale che, se individuato, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [ nella specie perché proposto personalmente dalla parte nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione ], non impedisce che il medesimo vizio, ove reiterato nel gravame proposto avverso la sentenza di rinvio, venga rilevato nel successivo giudizio di legittimità, non potendosi invocare al riguardo la formazione del giudicato sul punto, giacché quest’ultimo copre il dedotto e il deducibile, ma non può proiettare la sua efficacia oltre i limiti delle attività processuali che esso ha concluso fino a precludere l’accertamento dei vizi formali analoghi a quelli già verificatisi nel corso del procedimento e sfuggiti al giudice.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., giacché l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571, comma primo, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]