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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1 del 31 maggio 1995

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1 del 31 maggio 1995

Testo massima n. 1

La liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell’applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all’art. 643, comma primo, c.p.p., che commisura la riparazione dell’errore giudiziario alla durata dell’eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore “dinamico” che l’ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell’ingiusta detenzione. [ In applicazione di detto principio la Corte ha confermato la legittimità della liquidazione dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione effettuata tenendo conto, fra l’altro, della circostanza che l’imputato, privato della libertà, non fosse stato in grado di interessarsi personalmente alla sua azienda e del fatto che, per cinque anni, non avesse potuto utilizzare la somma versata a titolo di cauzione al momento della concessione della libertà provvisoria ].

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