Cass. pen. n. 8881 del 7 marzo 2002

Testo massima n. 1


Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. (Fattispecie relativa a procedimento di riesame di sequestro probatorio).

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