14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27961 del 11 luglio 2001
Testo massima n. 1
In tema di riesame della misura coercitiva, i decreti che autorizzano l’intercettazione telefonica non rientrano fra gli atti su cui il Gip fonda il provvedimento cautelare, e pertanto la mancata trasmissione dei medesimi al tribunale non comporta la perdita di efficacia della misura; qualora poi il tribunale ritenga opportuno acquisire i decreti stessi, nessun vizio discende dal fatto che i documenti non siano messi a disposizione delle parti entro i tre giorni dalla data di udienza, posto che il comma 8 dell’art. 309 c.p.p. stabilisce il termine a comparire ma non fissa alcun termine iniziale specifico per il deposito degli atti e dei documenti acquisiti.
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