Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27961 del 11 luglio 2001

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27961 del 11 luglio 2001

Testo massima n. 1

In tema di riesame della misura coercitiva, i decreti che autorizzano l’intercettazione telefonica non rientrano fra gli atti su cui il Gip fonda il provvedimento cautelare, e pertanto la mancata trasmissione dei medesimi al tribunale non comporta la perdita di efficacia della misura; qualora poi il tribunale ritenga opportuno acquisire i decreti stessi, nessun vizio discende dal fatto che i documenti non siano messi a disposizione delle parti entro i tre giorni dalla data di udienza, posto che il comma 8 dell’art. 309 c.p.p. stabilisce il termine a comparire ma non fissa alcun termine iniziale specifico per il deposito degli atti e dei documenti acquisiti.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze