Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2829 del 1 agosto 2000

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2829 del 1 agosto 2000

Testo massima n. 1

Il c.d. giudicato cautelare si forma sul materiale probatorio esaminato originariamente dal giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo e trasmesso al tribunale del riesame a norma dell’art. 309, comma quinto, c.p.p., ma non sugli atti prodotti in udienza a norma del comma nono del medesimo articolo qualora l’organo del riesame non li abbia presi in alcuna considerazione. È pertanto legittima la nuova applicazione del provvedimento coercitivo sulla base di tali ulteriori elementi, restando rimesso alla strategia del pubblico ministero se procedere allavia della impugnazione della ordinanza del tribunale del riesame per omessa motivazione sulla documentazione prodotta o presentare una nuova richiesta di applicazione di misura cautelare allegando fonti indiziarie in precedenza non valutate.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze