14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1006 del 30 aprile 1997
Testo massima n. 1
In materia di riesame delle misure cautelari, per il combinato disposto di cui agli artt. 127 comma terzo, 309 c.p.p. e 101 comma secondo att., la sospensione della decorrenza del termine di cui all’art. 309 comma decimo è disposta nell’esclusivo interesse dell’imputato – detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice -, ad essere sentito, e che ne abbia fatta richiesta; la sospensione stessa non viene caducata ex tunc, dalla sopravvenuta impossibilità di sentire l’imputato fuori della circoscrizione del tribunale; e il termine, nel caso in cui ciò si verifica, incomincia a decorrere dal momento in cui perviene tale notizia al giudice del riesame.
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Testo massima n. 2
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione la colpa grave indicata nell’art. 314 n. 1 c.p.p. non può mai essere costituita da una condotta che, seppure illecita, tuttavia non integri un reato per il quale sia consentita dall’ordinamento la compressione del bene primario della libertà personale. [ Fattispecie di contravvenzione di scommesse clandestine relative al gioco del calcio, per cui non è consentita la custodia cautelare ].
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