Cass. pen. n. 130 del 27 marzo 2000

Testo massima n. 1


Nel caso di istanza di riesame contro una misura cautelare presentata al giudice incompetente (giudice a quo), la stessa, per il principio di conservazione dell'impugnazione, deve essere trasmessa al giudice competente (giudice ad quem), sempre che siano state rispettate le forme generali prescritte per la presentazione o la trasmissione, compreso l'invio a mezzo posta.

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