Cass. pen. n. 6273 del 2 marzo 2000
Testo massima n. 1
L'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare dal tribunale del riesame nei confronti dei coindagati non impugnanti, presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non abbiano preso parte al procedimento per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui, invece, siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'articolo 587 c.p.p.